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Titolo: Costituzioni di sua maestà per l'Università di Torino. Constitutions de sa majesté pour l'Université de Turin

Descrizione: Carlo Emanuele III stabilisce le Regie Costituzioni per l’Università di Torino al fine di rinnovare l’ordinamento dell’Ateneo, già riformato da Vittorio Amedeo II nel 1720, con le Addizioni dell’anno seguente, e in forma più sistematica nel 1729. Dal vertice sino alla base, sono passati in rassegna gli organi di governo e gli impiegati (Magistrato della Riforma, Gran Cancelliere capo, Riformatori, Censore, Assessore, Segretario, Rettore, Presidi delle Facoltà, Professori, Facoltà, Collegi, Collegio delle Provincie, Prefetto della libreria, Direttore del museo, Tesoriere, Bidelli e altri inservienti), descrivendone prerogative, ruolo, funzioni.
A capo dell’istruzione nello Stato sabaudo è confermato il Magistrato della Riforma. Per l’Università ha l’onere di dare attuazione alle Costituzione mediante i Regolamenti, di vigilare sull’operato degli organi di governo e degli impiegati, di redigere il bilancio e le relazioni triennali sull’andamento degli studi, da inviare al sovrano; ha inoltre competenza giurisdizionale sul personale e sugli studenti, non soggetti alla giustizia ordinaria se non per le controversie di maggiore gravità. Viene invece innovata la sua composizione: al posto dei quattro presidi delle Facoltà sono designati quattro Riformatori di nomina regia e un Censore, sotto la presidenza di un Gran Cancelliere capo; li coadiuvano un Assessore e un Segretario, che esecita la sua funzione anche per l’Università, i Collegi delle Facoltà e il Protomedicato.
A capo degli studenti vi è un Rettore, di cui restano invariate rispetto al 1729 sistema elettivo e mansioni. Si confermano le quattro Facoltà di Teologia, Leggi, Medicina (a cui afferiscono anche i Chirurghi) e di Filosofia, Matematica e Arti. A capo di ognuna vi è un Preside. Una volta nominati, i professori possono essere rimossi solo se ritenuti indegni; dopo quattordici anni di anzianità, se non più in grado di svolgere la didattica, possono essere messi a riposo, con il titolo di Professore emerito e metà dello stipendio. Le Costituzioni elencano per ogni Facoltà la durata dei corsi e sommariamente i programmi di studio, con poche novità: sono quattro i professori di Teologia (due di Teologia scolastico-dogmatica, uno di Sacra scrittura e uno di Teologia morale), quattro di Leggi (uno di Diritto canonico, due di Diritto civile, uno di Istituzioni di diritto canonico e uno di Istituzioni di diritto civile), cinque di Medicina (Medicina pratica, Medicina teorica, Anatomia, Botanica e Istituzioni di medicina), più due di Chirurgia (Chirurgia pratica e Anatomia), e sette quelli di Filosofia, Matematica e Arti (tre di Filosofia, rispettivamente per Logica e metafisica, Fisica sperimentale, Etica o Filosofia morale; due di Matematica, per l’insegnamento della Matematica e della Geometria; e due di Eloquenza, rispettivamente in lingua latina e in lingua italiana; quest’ultimo responsabile anche dell’insegnamento della lingua greca).
Nelle tre Facoltà principali la durata degli studi diviene quinquennale: dopo due anni gli studenti di Teologia e di Medicina conseguono il baccellierato, dopo quattro la licenza e al termine la laurea. Per Leggi, invece, dopo un anno lo studente acquisisce il baccellierato, per proseguire come per le altre Facoltà. Nella Facoltà di Filosofia, Matematica e Arti dopo due anni di studio è conferito il magistero delle Arti, titolo ottenibile anche nelle scuole nelle provincie, necessario per l’accesso alle altre Facoltà: sono quindi previsti corsi differenti a seconda del percorso di studio che si voglia poi intraprendere. Mentre il magistero e il baccellierato sono conferiti dai Presidi delle Facoltà, la licenza e la laurea dall’Arcivescovo o da un Vicario, alla presenza del Collegio della Facoltà. Solamente agli studenti nati “al di là dei Monti” e quelli del Ducato di Aosta è consentito di frequentare i primi tre anni di studio nelle loro terre, per poi terminarli nella capitale; se invece fin dal principio attendono agli studi a Torino, posso completare il percorso in quattro anni, anziché in cinque. “Forestieri” e appartenenti agli ordini religiosi possono essere dispensati dai corsi ed essere ammessi direttamente agli esami, privati e pubblici.
Per quanto riguarda invece la formazione dei chirurgi, le Costituzioni riprendono quanto stabilito dall’Editto del 1738. Coloro che vogliono praticare la Chirurgia nelle “Città di qua da’ Monti e Colli” devono completare un ciclo di studi quinquennale presso l’Ateneo e sostenere tre esami: uno al termine del secondo anno, il secondo alla fine del quarto e l’ultimo in chiusura del percorso universitario. Ai chirurghi delle “Terre di qua da’ Monti e Colli” è concesso di seguire i primi quatto anni di corso nelle provincie e solamente l’ultimo presso l’Università, sostenendo due esami. Per chi intende operare “di là da’ Monti e Colli” e nel Ducato d’Aosta è possibile completare gli studi nelle proprie province, per poi sostenere due esami nel corso del quinto anno. Le Costituzioni regolano anche le professioni minori, prevedendo che anche aspiranti flebotomi, litotomisti, dentisti, oculisti e levatrici conseguano le patenti per esercitare la rispettiva professione.
In ciascuna Facoltà vi è un Collegio, che vigila sul buon andamento e sul conferimento dei gradi. Ogni Collegio è retto da un Priore, con l’ausilio di quattro consiglieri, e ha trenta membri, cui si aggiungono i professori dell’Università. Quello delle Arti, istituito nel 1737, è suddiviso nelle tre classi di Filosofia, Matematica e belle Lettere. Solo quello di Chirurgia è composto da dodici membri ordinari e altrettanti straordinari, a cui si aggiungono i professori dell’Università e i chirurghi del re, con a capo un Priore e due Sindaci. L’aggregazione al Collegio è riformata dalle Costituzioni, che prevedono uno specifico esame, da sostenersi trascorsi almeno due anni dal conseguimento della laurea.
La magistratura del Protomedicato è ora svincolata dal Collegio di Medicina: il suo Priore e i due consiglieri sono nominati dal re, seppur sostituibili, in caso di vacanza, da un professore o dottore aggregato del suddetto Collegio. Le sue competenze di vigilanza, prima limitate al controllo degli speziali, sono ora ampliate a tutte le professioni sanitarie, comprendendo i medici, i chirurghi, i droghieri, i fondachieri, i chimici, i rivenditori di spezie, i confettieri, gli acquavitai, i distillatori, i cerretani (venditori di cerotti) e gli empirici. Per esercitare ciascuna di queste professioni è prevista la verifica delle conoscenze richieste in un esame, al fine di ottenere la patente di abilitazione.
Gli studenti, pena l’esclusione dagli esami e l’espulsione dall’Ateneo, hanno l’obbligo di partecipare ogni giorno alle funzioni religiose presso l’oratorio. Le Costituzioni ne stabiliscono diritti e privilegi. Anche agli indigenti è garantito il diritto allo studio, grazie all’estensione a tutti i meritevoli dell’esenzione dalle tasse. È disciplinato il funzionamento del Collegio delle Provincie, stabilito a Torino sin dal 1729 (cfr. i Regolamenti) a favore dei giovani di ingegno ma indigenti delle provincie dello stato sabaudo, iscritti ai corsi di Teologia, Leggi, Medicina e Chirurgia. Ai posti previsti ne sono aggiunti ventidue gratuiti di fondazione Ghislieri, destinati agli studenti alessandrini, tortonesi e vigevanaschi, vale a dire i nuovi territori acquisiti col trattato di Aquisgrana (1748).
Le disposizioni per gli architetti, i maestri di conti e i misuratori richiamano il Regolamento del 1762 tali professioni del 1762. Ampio spazio è dedicato alle Scuole fuori dell’Università, a Torino destinate unicamente all’insegnamento preuniversitario della Grammatica, Umanità e Retorica. Nelle città capoluogo di provincia è altresì previsto l’insegnamento di Filosofia, Teologia e Chirurgia se “di qua da’ Monti”, anche di Giurisprudenza se “di là da’ Monti e colli”. In ogni città, inoltre, il Magistrato potrà nominare un professore di Istituzioni civili, per facilitare chi intenda esercitare le professioni di causidico e notaio.
Per quel che concerne il Consiglio della Riforma di Chambéry, incaricato di vigilare in Savoia sul buon andamento degli studi e sulle professioni soggette al Protomedicato, si richiamano le disposizioni del 1768. A Riformatori ed Assessori nominati nelle province “al di qua dei monti” è demandato il controllo sulle scuole esistenti nel territorio di competenza.
È presente un indice finale.

Autore: Sardegna <Regno>

Fonte: Archivio storico, Collezione Albera

Editore: Digitalizzazione: Archivio storico dell'Università di Torino, 2020 (Torino, Stamperia reale)

Data: 1771-11-09

Gestione dei diritti: Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

Formato: application/pdf

Lingua: Italiano, francese

Tipo: testo a stampa

Copertura: Università di Torino

Citazione: Sardegna <Regno>, “Costituzioni di sua maestà per l'Università di Torino. Constitutions de sa majesté pour l'Université de Turin,” L'Archivio in mostra, ultimo accesso il 28 marzo 2024, https://www.asut.unito.it/mostre/items/show/445.