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Titolo: Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino.
Règlemens du Magistrat de la Réforme pour l'Université de Turin

Descrizione: Il Magistrato della Riforma redige i Regolamenti per l’Università di Torino, per dare attuazione alle Costituzioni promulgate il 20 agosto 1729. L’educazione morale e spirituale è posta a fondamento dell’istruzione dei giovani, a cui è prescritto l’obbligo di assistere almeno a una delle due messe quotidiane presso l’oratorio dell’Ateneo, una prima e l’altra dopo le lezioni, così come alle liturgie nei giorni festivi, pena l’esclusione dal conseguimento dei gradi accademici. La dimensione liturgica ha un grande peso anche nelle tre principali festività universitarie: l’apertura dell’anno accademico in Duomo, la celebrazione del giorno dell’Annunziata nella chiesa di San Francesco da Paola e la chiusura dell’anno accademico il giorno dell’Assunta nel santuario della Consolata. Varie disposizioni organizzative normano queste cerimonie (la processione con le mazze, le messe), così come i funerali dei dipendenti e degli studenti.
I Regolamenti precisano la modalità di elezione del Rettore, che si tiene ogni anno il 20 novembre, giorno in cui si commemorano i martiri protettori di Torino Avventore, Ottavio e Solutore. Gli studenti nominano tre consiglieri per ognuna delle quattro Facoltà, che si riuniscono quindi presso il Capo del Magistrato della Riforma per scegliere una rosa di quattro neolaureati da sottoporre al re, che elegge il Rettore nel giorno di Santa Caterina d’Alessandria, il 25 novembre. Sono inoltre date disposizioni sull’abbigliamento del Rettore, a cui spettano la toga “fregiata al dinanzi ed alle maniche di rosso” e la berretta, con la stola di boccato per le cerimonie. Quanto ai professori, si fregiano della mozzetta in seta viola foderata di cremisi con orlo di pelliccia d’ermellino se appartenenti al Collegio di Teologia e della toga con stola in seta cremisi o cerulea, con piccolo bordo di pelliccia d’ermellino sulla spalla sinistra “alla maniera del Rettore”, se appartenenti rispettivamente ai Collegi di Leggi o di Medicina. I segretari e i bidelli vestono invece il mantello con il collare.
Ampio spazio è dato allo svolgimento dei corsi e delle dimostrazioni scientifiche, con indicazione dei singoli trattati da dettarsi e spiegarsi nell’Università e nelle provincie, divisi per materia. Si prevede che il primo giorno i docenti tengano “un breve preliminare”, oppure una solenne prolusione “in pubblico nella gran Sala” se si tratti della loro prima lezione nell’Ateneo. I Regolamenti disciplinano anche le scuole dipendenti dall’Università, site nelle province, coordinandone i programmi con quelli dell’Ateneo. Secondo quanto già disposto nel 1721, lingua della didattica è il latino, eccezione fatta per la Chirurgia, che utilizza il volgare. A servizio dei docenti sono posti un “erbolajo” all’Orto botanico, un “tagliatore” per le dimostrazioni anatomiche e un “macchinista” per gli esperimenti di fisica. Né ai docenti universitari, né ai maestri delle scuole, né tantomeno agli studenti è concesso di stampare opere o tesi, così come di discuterle in pubblico, dentro e fuori dallo Stato, senza l’approvazione del Preside della Facoltà competente e la licenza del Capo del Magistrato della Riforma, pena l’esclusione dall’insegnamento. Come per le cerimonie religiose, agli studenti è imposto l’obbligo di frequenza delle lezioni, da certificare tramite attestazioni da consegnare periodicamente al Segretario dell’Ateneo, condizione per essere ammessi ai gradi.
Secondo quanto già stabilito dalla Costituzioni, i Regolamenti disciplinano puntualmente lo svolgimento degli esami, indicando per ogni Facoltà le modalità, le materie e le formule da utilizzare nella cerimonia e nei documenti. Per il grado di baccelliere in Teologia e per il magistero delle Arti è previsto un solo esame sui trattati e sulle materie studiate; sia per la licenza, sia per la laurea in Teologia, Leggi e Medicina occorre sostenere due prove al termine del quarto e del quinto anno: un esame privato sui trattati svolti a lezione e uno pubblico, in cui sono dibattuti due argomenti estratti a sorte. Per la laurea con aggregazione al Collegio di Teologia, Leggi e Medicina è richiesta un’ulteriore discussione pubblica all’inizio del quinto anno, da sostenersi sui trattati sino ad allora studiati. Per essere, invece, ammessi al Collegio di Chirurgia sono necessari tre anni di studio e un esame composto di due parti orali e due dimostrazioni pratiche. Per coloro che esercitano la Chirurgia senza aggregazione al Collegio, sono previsti esami di difficoltà decrescente a seconda del luogo in cui il candidato intende esercitare la professione, dalle città sino alle campagne, con un’ulteriore differenziazione tra il Piemonte e le terre “di là da’ Monti”. Al professore di Chirurgia compete anche di esaminare le levatrici di Torino. I Regolamenti fissano inoltre gli “emolumenti”, ossia le tasse richieste agli studenti per sostenere gli esami, finalizzate al pagamento delle propine a tutti i soggetti coinvolti.
Sono poi disciplinate l’attività dei Collegi e l’elezione dei Consiglieri e del Priore, con definizione delle rispettive mansioni. I Collegi hanno facoltà di redigere e aggiornare i propri statuti, previa autorizzazione del Magistrato della Riforma. Particolare attenzione è destinata ai registri, di cui si raccomanda la cura e la redazione di rubriche per agevolarne la consultazione. Al Segretario dell’Università è prescritto di tenerne cinque: uno per annotare i dipendenti, le loro cariche e le relative date di morte; uno per gli studenti, con indicazione dei gradi conseguiti; uno con le attestazioni di frequenza alle lezioni; uno per il cerimoniale e le funzioni scolastiche e uno per le adunanze del Magistrato delle Riforma e le decisioni assunte. I Segretari dei Collegi devono tenere tre registi: uno per tener traccia dell’elezione del Priore e dei Consiglieri, con i nomi dei dottori aggregati e il giorno della loro morte; uno per i licenziati e i laureati, con indicazione degli argomenti estratti per gli esami e degli esaminatori; l’ultimo per registrare le lettere patenti e altri scritture del Collegio. Previo assenso dei Presidi, il Segretario dell’Università redige e fa stampare importanti documenti: la matricola, che attesta la condizione di studente universitario, distribuita a partire dal giorno di Santa Caterina sino a fine novembre; l’elenco dei professori, con indicazione delle rispettive materie, e infine il calendario scolastico, secondo la scansione dei giorni di lezione e dei periodi di pausa già prescritti dagli stessi Regolamenti. Si tratta anche degli impiegati di rango minore: Tesoriere, Aiutante della Biblioteca, Bidelli, Campanaio, Portinai e “Scopatori”.
In coda sono presenti la regia Patente di approvazione dei Regolamenti e il Manifesto del Magistrato della Riforma per la pubblicazione dei Regolamenti dell'Università, sottoscritto dal segretario Tommaso Filipponi, datati rispettivamente 2 e 3 ottobre 1729.

Autore: Sardegna <Regno>

Fonte: Archivio storico, Collezione Albera

Editore: Digitalizzazione: Archivio storico dell'Università di Torino, 2020 (Torino, Accademia Reale appresso Gio. Battista Chais stampatore di S.S.R.M.)

Data: 1729-09-20

Gestione dei diritti: Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

Formato: application/pdf

Lingua: Italiano, francese

Tipo: testo a stampa

Copertura: Università di Torino

Citazione: Sardegna <Regno>, “Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino.
Règlemens du Magistrat de la Réforme pour l'Université de Turin,” L'Archivio in mostra, ultimo accesso il 24 aprile 2024, https://www.asut.unito.it/mostre/items/show/435.