Costituzioni di sua maestà per l'Università di Torino.
Constitutions de sa majesté pour l'Université de Turin (dettagli)
Titolo:
Costituzioni di sua maestà per l'Università di Torino.
Constitutions de sa majesté pour l'Université de Turin
Descrizione:
Dopo le Costituzioni del 1720 e le Addizioni dell’anno seguente, le Costituzioni per l’Università di Torino del 1729 segnano un secondo e più organico intervento di riforma dell’Ateneo promosso da Vittorio Amedeo II. Dal vertice sino alla base, sono passati in rassegna gli organi di governo e gli impiegati (Magistrato della Riforma, Grancancelliere capo, Presidi delle Facoltà, Assessore, Segretario, Rettore, Professori, Facoltà, Collegi, Prefetto della libreria, Tesoriere, Bidelli e altri inservienti), precisandone le funzioni.
A capo dell’istruzione è il Magistrato della Riforma, organo collegiale composto da un Grancancelliere capo, di nomina regia, e da quattro Riformatori, nelle persone dei Presidi delle Facoltà; per l’Università ha l’onere di dare attuazione alle Costituzione mediante i Regolamenti e di vigilare sull’operato delle cariche e degli impiegati. Il Grancancelliere capo riveste la carica più alta entro l’Ateneo, nella veste di vicegerente e rappresentante del re. Il Magistrato della riforma dispone di un Assessore e di un Segretario, facente funzioni di segretario anche per l’Ateneo. L’Assessore rimane in carica per tre anni ed è scelto dal re tra i componenti del Collegio di Leggi: svolge funzioni di controllo su tutti i dipendenti e ha competenza giurisdizionale sugli stessi impiegati e sugli studenti, non soggetti alla giustizia ordinaria se non per le controversie di maggiore gravità.
Le Costituzioni specificano che le Facoltà dell’Ateneo sono quattro: Teologia, Leggi, Medicina, cui fanno riferimento anche i chirurghi, Filosofia e Arti. Ognuna ha a capo un Preside, in carica per un triennio, con funzioni di controllo sull’operato dei professori, sulla didattica e sugli esami; assolve inoltre il ruolo di censore, non solo per i libri adottati ma per tutti quelli pubblicati e introdotti nello Stato. Le cattedre sono perpetue e i docenti possono essere rimossi solo se ritenuti indegni; dopo quattordici anni di anzianità se non più in grado di svolgere la didattica, possono essere messi a riposo, con titolo di Professore giubilato e metà dello stipendio. Le Costituzioni elencano per ogni Facoltà le cattedre: sono quattro di Teologia (due di Teologia scolastico-dogmatica, una di Sacra scrittura e una di Teologia morale), quattro di Leggi (una di Diritto canonico, due di Diritto civile e una di Istituzioni di diritto), cinque di Medicina (Medicina pratica, Medicina Teorica, Anatomia, Botanica e Istituzioni di medicina), più una di Chirurgia, e sette di Filosofia e Arti (due di Filosofia, una di Fisica, due di Matematica, una di Retorica e una di Lingua greca).
A capo degli studenti vi è un Rettore, scelto annualmente dal re da una rosa di quattro neolaureati, proposti da dodici delegati degli stessi universitari; primo referente in caso di controversie tra studenti, gli spetta il controllo della loro condotta. Le Costituzioni impongono agli iscritti la partecipazione alle quotidiane funzioni religiose presso l’oratorio, cui è dedicato un intero titolo del testo legislativo, pena l’esclusione dagli esami e l’espulsione dall’Ateneo. Sono esposti i loro diritti e privilegi: è garantito il diritto allo studio per gli indigenti, ampliando l’esenzione dalle tasse a tutti i meritevoli; a questo fine sono istituiti in città quattro Collegi destinati ad accogliere studenti da tutte le Provincie dello Stato, selezionati in base al merito. La loro organizzazione prevede un Protettore, scelto dal re, un Direttore, un Custode e Ripetitori, per il ripasso delle materie oggetto di studio all’Università.
Le Costituzioni precisano per ogni Facoltà la durata degli studi e i corsi da seguire per conseguire i gradi: dopo due anni lo studente di Teologia può aspirare al baccellierato, dopo quattro alla licenza e al termine dei cinque anni alla laurea (semplice o con aggregazione al Collegio). Per Leggi e Medicina erano solamente previste la licenza e la laurea (come sopra), rispettivamente dopo quattro e cinque anni; nella Facoltà di Filosofia e Arti era invece conferito il magistero, titolo propedeutico necessario a tutti coloro che ambissero al conseguimento della laurea con aggregazione al Collegio. Mentre magistero e baccellierato sono conferiti dai Presidi delle Facoltà, licenza e laurea lo sono dall’Arcivescovo o da un Vicario, alla presenza del Collegio della Facoltà. Sono previsti quattro Collegi, tre delle Facoltà di Teologia, Legge e Medicina e uno per i chirurghi, che non costituiscono una Facoltà a sé. Ogni Collegio dispone di ventiquattro dottori (dodici “numerari” e altrettanti “sovranumerari”), un priore, due consiglieri, un segretario e un bidello. Al Collegio dei Medici è unito il Protomedicato, autorità composta dal Priore e da due dottori, che, con l’assistenza di due speziali, svolge funzioni di controllo ad ampio spettro nell’ambito farmaceutico, esteso al commercio di ogni genere di rimedi. Nelle Province dello Stato diverse da Torino ne svolge le funzioni un medico, deputato dal Protomedicato medesimo.
Sono infine presenti disposizioni per gli architetti, i maestri di conti e i misuratori, che impongono a chi voglia esercitare tali professioni l’approvazione da parte del professore di Matematica o di un esperto nominato dal Magistrato della Riforma. Segue la sezione sulle Scuole di Grammatica, di Umanità e di Retorica da stabilirsi fuori dell’Università, nelle quali è previsto si possa insegnare solo previa approvazione da parte del professore di Eloquenza o essendo in possesso del magistero delle Arti. L’intento era anche quello di porre fine al monopolio in materia di istruzione fino ad allora esercitato dal clero e dagli ordini religiosi, soprattutto i gesuiti.
Sono presenti in coda l’indice e il Manifesto del Magistrato della Riforma che pubblica le Costituzioni, datato 20 settembre 1729, a firma del segretario del Magistrato della Riforma e dell’Università Tommaso Filipponi.
Autore: Sardegna <Regno>
Fonte: Archivio storico, Collezione Albera
Editore: Digitalizzazione: Archivio storico dell'Università di Torino, 2020 (Torino, Accademia Reale appresso Gio. Battista Chais stampatore di S.S.R.M.)
Data: 1729-08-20
Gestione dei diritti: Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale
Formato: application/pdf
Lingua: Italiano, francese
Tipo: testo a stampa
Copertura: Università di Torino
Citazione:
Sardegna <Regno>, “Costituzioni di sua maestà per l'Università di Torino.
Constitutions de sa majesté pour l'Université de Turin,” L'Archivio in mostra, ultimo accesso il 10 dicembre 2024, https://www.asut.unito.it/mostre/items/show/434.